La perizia su scritture in copia: il ruolo del Consulente tecnico

Pur essendo evidente nell’esperienza dell’indagine forense di manoscrittura quali possano essere i limiti di uno studio di grafie disponibili solo in copia, è esperienza comune che tali indagini vengano autorizzate frequentemente, in ambito Civile, Penale, nelle indagini della Procura. Fondamentale, nello svolgimento delle perizie grafiche e calligrafiche su scritture in copia, è il ruolo del Consulente tecnico grafologo.

a cura della dr.ssa Annarosa Pacini, grafologia forense, consulente – Direttore responsabile di “Attualità Grafologica”, semestrale dell’Associazione Grafologica Italiana (A.G.I)

Perizie su fotocopie: cosa dice la Cassazione

Una recente sentenza della Cassazione ha introdotto una importante puntualizzazione, rispetto al valore dell’espletamento di una perizia grafologica su copia fotostatica. Ne riportiamo alcuni stralci: “(…) L’identità del valore tra l’originale e la copia con cui questo è ricostruito si riferisce, invero, al contenuto del documento ed alla sua idoneità probatoria o rappresentativa, ma non anche al suo supporto fisico ed alle caratteristiche strutturali di questo, quando l’uno e le altre siano oggetto diretto delle indagini da compiersi nel corso del giudizio: ciò che è conforme ad altra cosa non è, del resto, proprio quella stessa cosa, se non altro nella sua fisica composizione e quanto alle caratteristiche fisiche o strutturali dell’originale, che siano indispensabili all’espletamento di un determinato incombente istruttorio. (…)

L’impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l’originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l’ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest’ultima all’originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell’autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugualmente attendibile. (…)

In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all’originale), purché l’indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico-scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell’autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l’esame dell’originale). In tal caso, l’esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell’esito positivo del procedimento di verificazione”, Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/01/2025) 04/02/2025, n. 2777.

Anche i documenti in copia possono essere oggetto di una perizia grafologica, ma con le dovute attenzioni

Ovvero, la sentenza riconosce che la copia può presentare elementi in grado   di fornire indicazioni, ma, per la sua stessa natura di riproduzione (copia), non potrà consentire l’acquisizione delle informazioni tecnico-scientifiche che solo nel documento, e nella grafia, in originale, sono rilevabili, con le opportune tecniche ed attrezzature.  Vorremmo aggiungere un ulteriore distinguo: non tutte le copie sono uguali. Copie fotostatiche fatte con attrezzature d’ufficio datate sono ben diverse da scansioni che un ufficio possa effettuare con scanner moderni, in grado di avere impostazioni che consentono riproduzioni di buona qualità. 

La stessa indagine forense, effettuata dal Consulente, dopo le opportune analisi documentali, si svolge sulle immagini, immagini che sono in grado di fornire tutte le informazioni necessarie. Sta perciò al Consulente tecnico, di caso in caso, usare la propria professionalità ed esperienza per vagliare con attenzione la qualità della copia che si trovasse di fronte, quali informazioni possa fornire, quali no, e sempre evidenziarle in maniera chiara e dettagliata.

Il fondamentale ruolo del Consulente tecnico nell’indagine grafologica

Vi sono infatti  copie di qualità talmente bassa (si pensi a  documenti in copia digitale resi disponibili  tramite il Fascicolo telematico, con copie  stampate degli stessi ed assenza, in certi casi,  non solo di un originale, ma anche di una copia  fisica, da cui le digitalizzazioni hanno avuto  origine) che non possono consentire neanche  l’avvio dell’indagine, poiché il susseguirsi di  acquisizioni e manipolazioni digitali produce  effetti materiali che rendono sempre meno  visibili gli elementi propri, invece, della realtà  fisica della grafia.  Come pure possa darsi il caso di copia di elevata qualità e piena corrispondenza con l’originale, corrispondenza (in quanto atto) certificata. 

In quel caso, il Consulente dovrà adoperarsi al meglio della propria professionalità ed esperienza per poter acquisire dalla scrittura in copia il maggior numero di informazioni utili all’espletamento dell’indagine, sempre evidenziando i limiti intrinseci di un documento non disponibile in originale. 

Per una consulenza o un preventivo, senza impegno, dr.ssa Annarosa Pacini, e-mail info@miagrafologia.com , cell. 3396908960. Rispondo sempre con grande attenzione ad ogni richiesta.

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