Grafologia forense: la perizia e le differenze del tratto grafico

Modificazioni di interesse peritale, rilevanza ai fini dell’indagine

C’è un tema che da sempre richiama l’attenzione dei Consulenti tecnici che si occupano di indagine forense della grafia, ed è quello legato agli effetti che, su una scrittura, intesa come tracciato nella sua dimensione fi sica, possono avere le problematiche che riguardano il sistema cerebrale, motorio, neuromuscolare, da un punto di vista biologico, chimico, di dinamica di movimento. (Da “Attualità Grafologica” n. 147/25)

a cura della dr.ssa Annarosa Pacini, grafologia forense, consulente – Direttore responsabile di “Attualità Grafologica”, semestrale dell’Associazione Grafologica Italiana (A.G.I)

Non sta al Grafologo giudiziario formulare ipotesi di natura medica né ricercare collegamenti tra l’espressione grafica e la dimensione psicologica dello scrivente. Per intenderci, sono altri gli elementi cui l’indagine si rivolge in caso di dubbi che debbano interessare – ad esempio –, la capacità di intendere e di volere del soggetto che ha prodotto il tracciato grafi co. Sta al Giudice decidere quali strumenti utilizzare. La nostra riflessione riguarda la parte afferente all’attività del Grafologo consulente tecnico in ambito forense, nello specifico, la dimensione della grafia come prodotto finale della prassia ideocostruttiva e dell’atto motorio che ad essa conduce.

Perizie calligrafiche: il rapporto tra scrittura e sistema neuro-muscolare

L’analisi della scrittura a mano è lo strumento principe per l’esame delle grafie su documenti, indagate nell’ambito dei procedimenti giudiziari: dato inconfutabile è che ogni gesto grafico è il prodotto di una complessa sincronizzazione neuromuscolare, frutto di un altrettanto complessa connessione tra cervello, muscoli e nervi, e ogni grafia è il prodotto dell’individuo specifico, nel suo momento storico, anche da un punto di vista fisico.

Sono molti gli stati e le malattie che possono produrre un effetto, talvolta momentaneo, altre, irreversibile, sul tracciato grafi co: da quelle che colpiscono la vista (come il glaucoma o la distrofia di Fuchs), alle condizioni neurologiche e fi siche (artrite, malattie degenerative come il Parkinson o l’Alzheimer), solo per citarne alcune. Il compito del Consulente tecnico, secondo le diverse competenze ad esso attribuite, in ambito Civile o Penale, è chiaramente indicato sin dal giuramento: “Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità” (Art. 193 c.p.c.); “Consapevole della responsabilità morale e giuridica (…) mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità” (Art. 226 c.p.p.).

Le modificazioni fisiche della scrittura e il rapporto con la perizia grafologica

È nella natura propria dell’incarico che s’inquadrano, a nostro avviso, la dimensione fisica della grafia e le modificazioni di interesse peritale che possono avere rilevanza ai fini dell’indagine, come elemento necessario per il buon esito dell’indagine stessa. Conoscere la situazione clinica del de cuius (nel caso, ad esempio, di un esame teso a verificare l’autore di un testamento, ormai deceduto) permette al Consulente di inquadrare lo specifico prodotto del grafismo, e, là ove rilevasse elementi non chiari, dovrà darne sempre conto, nello svolgimento del proprio lavoro, nel confronto con i colleghi, nella relazione e nel parere.

Ignorare la dimensione fi sica della scrittura può portare a conclusioni che mancano di adeguato riscontro scientifico. Il Consulente deve porre in evidenza tutto ciò che riscontra, e là dove le risposte non possano giungere dalle sue conoscenze, sarà il Giudice a decidere, nei modi e nei tempi che la Legge indica, come dove cercarle. Concludiamo con un esempio da un caso reale – le grafie che mostriamo ripropongono le sottoscrizioni del caso, ma sono state riprodotte ad arte, per ovvi motivi di privacy -. (N.d.A. parte della foto è riportata ad inizio pagina),

La valutazione della portata identificativa del tracciato come segno grafico

Oggetto dell’indagine forense, un testamento, che il soggetto X ha steso il giorno Y, in ospedale. Un testamento di dieci righe, ben scritte, con coerenza dimensionale, che mantengono gli spazi e l’andamento sul rigo. Nello stesso identico giorno, nello stesso luogo, il soggetto X ha rilasciato numerose firme, su vari moduli di autorizzazione per esami medici cui doveva sottoporsi. Il soggetto X soffriva, inoltre, di numerose patologie, tra cui un irreversibile danno alla vista, a causa di un glaucoma giunto ormai all’ultimo stadio. Era quasi del tutto cieco.

Orbene, le firme rilasciate dal signor X nel giorno Y sui moduli ospedalieri erano perfettamente coerenti con il suo stato fisico. Ma non lo stesso poteva dirsi relativamente al testamento, pur mostrando lo scritto analogie morfologiche con sottoscrizioni di molto antecedenti.

a) un modello che ripropone la firma sul testamento

b) e c) due modelli che ripropongono alcune delle firme come rilasciate dal soggetto. Stesso giorno, stesso luogo, stessa situazione fisica.

Modificazioni di questa portata sono di fondamentale rilevanza peritale, ai fini dell’indagine.

L’apporto fondamentale del Grafologo forense nell’indagine di manoscritture

Ed è proprio del compito assegnato al Consulente tecnico, la ricerca della verità, il porre all’attenzione del Giudice ogni discrepanza possa rilevare, affinché il Giudice, ove lo ritenga utile, proceda con altre indagini, che, allora sì, riguarderebbero l’ambito clinico, svolte da altri professionisti, chiamati a fornire elementi necessari per la comprensione di modificazioni che, altrimenti, sarebbero incomprensibili, e, come tali, da inquadrare come dubbi.

Infatti, il testamento mostrava analogie con firme antecedenti del de cuius, ma: vi erano le condizioni fisiche, nel giorno Y, che gli consentissero di produrre quel tracciato grafico, visto lo stato di destrutturazione (dovuto a causa non reversibile), evidente nelle comparative autografe di pari data? Il CTU non si pose alcuna domanda, mentre il fatto in sé avrebbe richiesto un adeguato approfondimento. Non compete al Grafologo la valutazione clinica, ma è strettamente di sua competenza ogni valutazione inerente la grafia nella sua dimensione fisica di tracciato e gesto grafomotorio.

  • “La modificazione fisica della grafia. Modificazioni di interesse peritale, rilevanza ai fini dell’indagine” della dr.ssa Annarosa Pacini. Scarica il pdf dell’articolo, (pubblicato su “Attualità Grafologica” n. 147/25)

Per una consulenza o un preventivo, senza impegno, dr.ssa Annarosa Pacini, e-mail info@miagrafologia.com , cell. 3396908960. Rispondo sempre con grande attenzione ad ogni richiesta.

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